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Art. 2086 .c.c.: nuovi obblighi per imprenditori ed amministratori

Dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del nuovo art. 2086 c.c. secondo comma e dell’art. 3 del D.Lgs. 14, i Tribunali hanno fatto proprie le disposizioni sugli obblighi di dotare l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e hanno emesso le prime sentenze.

Tali disposizioni prescrivono l’obbligo di dotare l’azienda di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva delle crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può semplicemente constatare i danni causati dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme sistemico di strumenti che garantisca, in azienda,  la rilevazione precoce degli indizi di crisi, che li intercetti per lasciare indenni gli amministratori da qualsiasi responsabilità e che li renda sicuri di compiere azioni che garantiscano un futuro migliore all’azienda stessa.

L’obiettivo del Legislatore è stato quello di promuovere interventi di upstream rescue facendo emergere azioni di contrasto già nella fase di incubazione quando minore è l’erosione del valore ed il livello di libertà strategica è ancora ampio. L’organizzazione svolge, quindi, una funzione centrale nel regolare i flussi informativi e nel garantire direzionalità all’impresa. Comprendere il funzionamento e le regole comportamentali interne, riveste estrema rilevanza per il conseguimento  degli obiettivi aziendali oltre a garantire una più efficace gestione del sistema dei rischi. L’introduzione dell’obbligo degli adeguati assetti, e quindi la necessità di implementare dei sistemi di controllo, è sempre più finalizzata a consentire una diagnosi precoce della crisi. Il processo che porta all’allerta, sugli indizi di crisi, vede coinvolti una moltitudine di attori aziendali. Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all’attività d’impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere, e quindi a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera. Tale connessione è alla base dell’obbligo generale disposto dall’art. 2086 c.c. di adottare adeguati assetti organizzativi; proprio perché ogni attività d’impresa comporta la sistematica assunzione di rischi è indispensabile  gestire i rischi per evitare che mettano a repentaglio la continuità aziendale. L’intenzione del Legislatore è quella di spingere gli amministratori a gestire le aziende in maniera professionale ed adeguata con la finalità di prevenire gli indizi di crisi e preservare, quindi, l’equilibrio economico finanziario delle aziende impedendo il loro fallimento.

Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori che non avranno dotato l'azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale così come disposto dal nuovo art. 2476. Non solo, come ribadisce il nuovo 2086 secondo comma: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

L'art. 378 del D.Lgs. 14/2019 dal 16 marzo 2019 ha aggiunto un sesto comma all’art.2476 che, nella sua prima parte recita testualmente: "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.... (omissis) ".

Le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 secondo comma costituiscono una grave irregolarità nella gestione, alla quale è collegata la reazione della denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.(quindi anche da parte di altri soci) nonchè la conseguente revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario.

Un'azienda i cui amministratori decidano, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata per la soluzione alla problematica dell’adeguamento della società alle nuove disposizione del 2086 secondo comma, di implementare nel sistema di controllo interno, una Balanced Scorecard per la guida ed il controllo dell'azienda ,sicuramente riuscirà a monitorare la continuità aziendale e ad intercettare prontamente gli indizi di crisi. L'adozione della Balanced Scorecard, o di cruscotti di controllo ad essa ispirati appare, senza ombra di dubbio, la strategia più idonea a poter rispondere alle prescrizioni del 2086, secondo comma. Tali strumenti diventano di fatto utili ed indispensabili per proteggere gli amministratori, e di conseguenza anche i revisori, dalla responsabilità personale rispetto le obbligazioni sociali contratte dalla società. A tale scopo, Conflavoro Pmi Torino è a disposizione per fornire assistenza e consulenza con la collaborazione di professionisti specializzati. Potrai verificare il grado di adeguatezza della tua azienda mediante la compilazione di un questionario al quale  seguirà un responso. 

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